Condizioni Generali di Contratto

Articolo 1: Applicabilità e definizioni

  1. Le presenti condizioni generali di consegna (ovvero “Condizioni Generali di Contratto”) si applicano esclusivamente a tutte le offerte e accordi di vendita e acquisto tra DBLC Srl (di seguito anche denominata: “Cedente o Fornitore”) e l’acquirente (di seguito anche denominato: “il Cessionario, Acquirente o Cliente”).
  2. L’applicabilità di eventuali condizioni generali di vendita dell’Acquirente, comprese quelle implicite dal commercio, dalle consuetudini, dalla prassi o dall’andamento dei rapporti, è esplicitamente esclusa.
  3. Una volta che queste Condizioni Generali di Contratto sono state applicate ad un rapporto legale tra il cedente e l’acquirente, si ritiene che l’acquirente abbia acconsentito in anticipo che le presenti Condizioni Generali di Contratto vengano applicate anche e automaticamente a tutti gli altri ordini (ripetuti o parziali) e agli accordi stipulati e da stipulare in seguito tra il Cedente e l’Acquirente.
  4. L’eventuale nullità di qualsiasi parte di una disposizione contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Contratto non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Dove una disposizione si dimostra non valida, per qualsiasi motivo, si ritiene che il Cedente e l’Acquirente abbiano concordato una disposizione valida che approssima la validità della fornitura ove possibile in termini di scopo e portata.
  5. Il Cedente ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni generali. Le modifiche saranno valide una volta che sono state pubblicate sul sito Web a meno che l’Acquirente si oppone alla/e modifica/e in forma scritta entro trenta (30) giorni dalla data in cui è stata pubblicata.
  6. Se le Parti non stipulano un Accordo e dopo la risoluzione, lo scioglimento o l’annullamento del Contratto per qualsiasi motivo, le presenti Condizioni Generali di Contratto continuano ad applicarsi nella misura in cui hanno un significato indipendente e/o nella misura in cui ciò è richiesto per la regolamentazione delle conseguenze della risoluzione, scioglimento o annullamento.

Articolo 2: Offerte e prezzi

  1. Ogni Offerta è valida entro il termine indicato nell’Offerta. Un’offerta senza un termine di validità è senza impegno. Il Cedente ha il diritto di ritirare qualsiasi offerta, entro due (2) giorni lavorativi dal ricevimento dell’accettazione al più tardi.
  2. I prezzi indicati nelle Offerte o nei listini prezzi del Cedente sono da ritenersi sempre IVA esclusa, come anche esclusivi di altri costi come i costi di trasporto, costi di spedizione, costi amministrativi, spese di gestione, costi di installazione e spese sostenute da terzi, salvo diversa indicazione.
  3. Un’Offerta composita non obbliga il Cedente a consegnare parte della prestazione offerta contro una parte corrispondente del prezzo.
  4. Se l’offerta si basa sulle informazioni fornite dall’Acquirente e queste informazioni sembrano essere errate o incomplete o potrebbero cambiare in un secondo momento, il Cedente deve avere il diritto di adeguare i prezzi e/o i termini di consegna ivi indicati.
  5. L’offerta e i prezzi non si applicano automaticamente agli ordini ripetuti o parziali.
  6. Se un aumento dei prezzi si verifica a spese del Cedente tra la data di conclusione del Contratto e la sua esecuzione, a causa della legislazione e regolamenti, misure governative, fluttuazioni valutarie o variazioni dei prezzi dei materiali richiesti e/o delle materie prime, il Cedente avrà il diritto di aumentare i prezzi e addebitarli all’Acquirente.
  7. Gli accordi stipulati con il personale del Cedente non saranno vincolanti, salvo conferma scritta da parte del Cedente o mediante procura.

Articolo 3: Conferma Accordi Commerciali

  1. Un accordo commerciale è costituito da:
    1. un offerta formulata dal Fornitore. Quando l’acquirente propone modifiche ad aspetti essenziali dell’Offerta stessa, è necessaria una conferma esplicita per iscritto da parte del Fornitore che accetta a sua volta tali deviazioni per iscritto. Tale conferma si concretizza necessariamente in una versione aggiornata dell’Offerta stessa.
    2. la restituzione dell’Offerta formulata controfirmata e timbrata da parte dell’Acquirente;
    3. per mezzo di un ordine standard dell’Acquirente che riporti integralmente gli elementi commerciali, le condizioni di vendita riportati in offerta e che faccia esplicito riferimento all’Offerta formulata. Tale ordine verrà confermato dal team Vendite (Sales) del Fornitore.
  2. L’Acquirente non ha il diritto di opporsi al modo in cui l’accordo è stato eseguito come difesa per l’esecuzione dell’accordo.
  3. Il Cedente non sarà mai vincolato a:
    1. un ordine dell’Acquirente senza precedente offerta a meno che tale ordine sia seguito da una conferma di accettazione dell’ordine da parte del team Vendite (Sales) del Cedente.
    2. accordo/i verbale/i.
  4. Dati estratti dai software gestionali del Cedente forniscono sempre prove convincenti per quanto riguarda il contenuto degli ordini ricevuti e/o offerte inviate, a meno che non vi siano prove inconfutabili contrarie.

Articolo 4: Coinvolgimento di terzi

  1. Se l’Acquirente lo ritiene necessario, avrà il diritto di far eseguire specifiche consegne da parte di terzi.
  2. L’Acquirente non ha il diritto di cedere a terzi l’esecuzione del Contratto o parte di esso, né di cedere a terzi alcun diritto o pretesa che l’Acquirente possa avere contro il Cedente ai sensi del contratto, senza il consenso scritto del Cedente.

Articolo 5: Obblighi dell’Acquirente

  1. L’Acquirente garantisce di aver ottenuto tutti i permessi, le licenze, i diritti ecc. necessari per l’esecuzione dell’accordo e mette a disposizione del Cedente tutte le informazioni richieste per l’esecuzione del Contratto in modo tempestivo e ordinato, garantendo la correttezza e la completezza di tali informazioni.
    1. ‘Tutte le informazioni’ include, ma non è limitato a:
      1. lo scopo degli articoli / servizi da consegnare;
      2. il luogo in cui gli articoli / servizi devono essere consegnati;
      3. la disponibilità di servizi di pubblica utilità;
      4. informazioni dettagliate (marca, tipo, serie ecc.) relative alle opzioni di connettività e
      5. altri requisiti o informazioni (speciali).
  2. L’Acquirente può vendere solo articoli consegnati dal Cedente nella confezione originale. All’Acquirente è vietato apportare modifiche alla confezione originale e deve impedire qualsiasi danno ad essa.
  3. Se gli obblighi di cui sopra non sono soddisfatti in pieno o in tempo, il Cedente ha il diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto fino a quando l’Acquirente abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. I costi e le altre conseguenze che ne derivano saranno a carico e a rischio dell’Acquirente.
  4. Se l’Acquirente non rispetta i propri obblighi e il Cedente non ne richiede l’adempimento da parte dell’Acquirente, ciò non pregiudica il diritto del Cedente di richiederne l’esecuzione in un secondo momento.

Articolo 6: Informazioni riservate

  1. L’Acquirente tratta e si impegna a rispettare la riservatezza di tutte le informazioni riguardanti il (contenuto del) accordo o l’ordine, nonché tutte le (altre) informazioni che l’Acquirente stesso ha ottenuto nel contesto della conclusione e dell’esecuzione dell’accordo dal Cedente, in via confidenziale, incluso ma non limitato a: transazioni contemplate dalle presenti Condizioni Generali e negoziazioni relative alle stesse, segreti o informazioni commerciali, finanziarie, di marketing, tecniche o confidenziali, informazioni sulla compatibilità, Know-how del Cedente, segreti commerciali e altre informazioni in qualsiasi forma o supporto, divulgate verbalmente o per iscritto prima o dopo la data dell’accordo che l’Acquirente conosce o ha motivo di conoscere. E’ riservata qualsiasi riproduzione di tali informazioni in qualsiasi forma o mezzo o qualsiasi parte di queste informazioni. L’acquirente fornirà queste informazioni solo ai propri dipendenti o altre terze parti nella misura necessaria per l’esecuzione del contratto e solo con la previa approvazione scritta del Cedente.
  2. L’Acquirente adotta ogni ragionevole misura cautelativa al fine di mantenere la riservatezza di tali informazioni. Questo dovere di riservatezza si applica anche ai suoi dipendenti e terzi coinvolti nell’esecuzione dell’accordo sotto la responsabilità dell’Acquirente.
  3. L’obbligo di riservatezza non si applica se l’Acquirente, a seguito di legge e / o regolamenti o di un ordine del tribunale, deve divulgare informazioni riservate e non può fare affidamento su un diritto legale di non divulgazione o privilegio consentito da un tribunale. Questa eccezione si applica anche ai dipendenti e alle altre persone di cui al paragrafo precedente.
  4. L’Acquirente non può utilizzare il nome del Cedente e / o il contenuto del contratto come riferimento, senza il preventivo consenso scritto del Cedente.

Articolo 7: Condizioni Tecniche e SLA Cloud Services DBLC

  1. Le presenti Condizioni Tecniche e SLA dei Servizi Cloud DBLC hanno l’obiettivo di descrivere la qualità e i livelli di servizio dei DBLC Cloud Services, che includono a mero titolo esemplificativo hosting, housing, servizi IaaS quali VM, Database, Pool privati e altro.
  2. Sizing delle risorse: le risorse erogate attraverso i DBLC Cloud Services sono dimensionate attraverso parametri fondamentali. Ad esempio le Virtual Machine (anche più brevemente VM) vengono dimensionate tipicamente su: N. di CPU, Quantità di RAM, Quantità di spazio disco. Tali parametri possono variare ed  influenzare di conseguenza il prezzo. Si consiglia quindi, al fine di ottenere eventuali ulteriori simulazioni di prezzo, di fare riferimento al portale DBLC che offre una visione sempre aggiornata dei servizi a disposizione e consente di stimare velocemente server virtuali con cpu/ram/hd di vario tipo.
  3. Eventuali upgrade di hardware virtuale, di risorse o di licenze software, richiedono un riallineamento del canone mensile. La quotazione sarà effettuata in base all’effettivo consumo di risorse richiesto, verrà rilasciata una versione aggiornata dell’offerta economica, che avrà effetto dal mese successivo all’upgrade. La  visualizzazione della situazione attuale dei consumi di risorse del Cliente, eventuali riallineamenti e/o aggiornamenti sono consultabili attraverso le varie  dashboard presenti sul portale di gestione DBLC.
  4. SLA: I livelli di servizio (anche più brevemente SLA) dei Cloud Services DBLC offerti includono sempre la gestione dei datacenter e delle infrastrutture vitali, attività completamente a carico di DBLC. Tali SLA non includono garanzie, manutenzione, gestione dei dati del Cliente. La manutenzione e gestione dei dati, nonché la creazione di backup di sicurezza, è sempre a carico del Cliente.
  5. La manutenzione sistemistica della VM (vedi paragrafo Managed Services), se non espressamente citata in offerta, è da considerarsi esclusa. È compito del Cliente effettuare una manutenzione sistemistica interna al sistema operativo, che include, a mero titolo esemplificativo, l’installazione periodica di updates e service packs, la verifica dello stato di salute della macchina, e il tuning del sistema operativo.
  6. DBLC garantisce uno SLA di uptime, ovvero disponibilità dei propri Cloud Services corrispondente al 99,2%/anno. Eventuali violazioni degli SLA garantiti corrisponderà ad una responsabilità massima di DBLC come indicato nell’articolo Limitazioni di Responsabilità dei Cloud Services DBLC

Articolo 8: Limitazioni di Responsabilità dei Cloud Services DBLC

  1. In nessun caso DBLC può essere ritenuta responsabile per la perdita di dati dovuta a qualsivoglia causa interna/esterna sopravvenuta. Eventuali interventi di restore di dati da backup sono sempre esclusi dalle offerte economiche e andranno quotati di volta in volta. OGNI altra prestazione di assistenza e consulenza informatica, nonché fornitura di hardware, software o servizi non espressamente citati negli Allegati Tecnici o nelle Offerte Economiche collegate, sono da ritenersi ESCLUSI.
  2. Come definito nell’articolo relativo agli SLA dei Cloud Services DBLC, il Fornitore garantisce l’uptime, ovvero la disponibilità delle proprie piattaforme ed è responsabile della sola manutenzione della propria infrastruttura e servizi.
  3. La proprietà dei Dati rimane di esclusiva pertinenza del Cliente, in quanto Titolare dei dati, il quale ne è inequivocabilmente anche responsabile della gestione e della manutenzione degli stessi. Il Cliente deve quindi provvedere alla loro gestione e protezione, anche attraverso ulteriori servizi di backup e protezione forniti da Provider come DBLC o terze parti. Eventuali servizi di backup dei dati, backup completi o parziali dei dati, relativi servizi di ripristino point-in-time, anche a seguito di perdite di dati, se non espressamente richiesti e regolati attraverso apposita Offerta Economica, sono da ritenersi ESCLUSI e a carico del Cliente.
  4. Eventi come dati corrotti a causa di malware, cancellazioni accidentali da parte degli utenti, difficoltà di connessione e accesso ai dati a causa della connettività del Cliente, richieste di cancellazione di dati e servizi fatte attraverso il Servizio di Supporto Tecnico DBLC, cancellazione di dati e servizi fatti in autonomia dal Cliente stesso attraverso i pannelli di controllo DBLC o in altro modo, sono solo alcuni esempi, non esaustivi, di fattori che ricadono esclusivamente sotto la responsabilità del Cliente.
  5. Nel caso di richieste di cancellazione di Servizi DBLC, il Cliente espressamente MANLEVA DBLC da qualsiasi conseguenza sia derivante dalla perdita dei dati presenti, conservati e gestiti attraverso i Servizi DBLC di cui si è chiesto la cancellazione. Rimane di esclusiva responsabilità del Cliente effettuare opportuni backup prima di richiedere la cancellazione dei Servizi DBLC.
  6. Nel caso di violazione degli SLA dei Cloud Services DBLC (Vedi articolo relativo agli SLA Cloud Services DBLC), la responsabilità massima di DBLC nei confronti del Cliente, per qualsiasi evento avverso e imprevisto che dia origine a un reclamo, non supererà l’importo che il Cliente ha pagato per i Cloud Services DBLC durante i 12 mesi che precedono l’evento di violazione.

Articolo 9: Limitazioni di Responsabilità dei servizi cloud Microsoft

  1. Le disposizioni illustrate in questo articolo coinvolgono ed includono qualsiasi licenza e/o sottoscrizione rivenduta attraverso DBLC che attivi qualsiasi servizio cloud Microsoft. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono quindi i servizi/licenze Office 365, Microsoft 365, Azure, etc, siano essi rivenduti attraverso il programma CSP (Cloud Service Provider) o meno.
  2. In nessun caso DBLC può essere ritenuta responsabile per la perdita di dati dovuta a qualsivoglia causa interna/esterna sopravvenuta. Eventuali interventi di restore di dati da backup sono sempre esclusi dalle offerte economiche e andranno quotati di volta in volta. OGNI altra prestazione di assistenza e consulenza informatica, nonché fornitura di hardware, software o servizi non espressamente citati negli Allegati Tecnici o nelle Offerte Economiche collegate, sono da ritenersi ESCLUSI
  3. Il Cliente è tenuto a firmare e accettare il Microsoft Customer Agreement, in conseguenza all’acquisto di qualsiasi servizio/licenza cloud Microsoft. L’acquisto attraverso DBLC di un servizio/licenza cloud Microsoft rende implicito l’accettazione del MCA da parte del Cliente finale.
  4. Il Cliente è tenuto ad accettare le policy Microsoft relativamente ai listini prezzi applicati ai servizi Cloud acquistati. Nel programma CSP i prezzi si basano ora sul listino della nazione in cui risiede il cliente finale, indipendentemente dalla nazione del rivenditore o del distributore. Per questo motivo, nei casi in cui l’ubicazione del cliente finale e il proprio tenant sia registrato in un Paese con una valuta diversa dalla valuta utilizzata normalmente (Euro), il listino che si applicherà sarà quello della valuta del cliente e non quello in Euro.
  5. Gli SLA dei servizi cloud Microsoft sono definiti da Microsoft stessa, per cui il Cliente deve rifarsi agli SLA Microsoft per qualsiasi esigenza di continuità del servizio. Il Cliente accetta fin da subito la completa estraneità di DBLC in merito alla durata, efficienza e funzionamento degli SLA Microsoft, sui quali DBLC nulla può opporre, sindacare o modificare. Il Cliente ritiene DBLC manlevata da qualsiasi conseguenza, disservizio, incomprensione degli SLA, mancato rispetto degli SLA da parte di Microsoft o di eventuali terze parti.
  6. La proprietà dei Dati rimane di esclusiva pertinenza del Cliente, in quanto Titolare dei dati, il quale ne è inequivocabilmente anche responsabile della gestione e della manutenzione degli stessi. Il Cliente deve quindi provvedere alla loro gestione e protezione, anche attraverso ulteriori servizi di backup e protezione forniti da Microsoft stessa o terze parti. Eventuali servizi di backup dei dati, backup completi o parziali dei dati, relativi servizi di ripristino point-in-time, anche a seguito di perdite di dati, se non espressamente richiesti e regolati attraverso apposita Offerta Economica, sono da ritenersi ESCLUSI e a carico del Cliente.
  7. Si sollecita il Cliente a consultare gli SLA Microsoft, come anche il contratto MCA, al fine di comprendere chiaramente i livelli di servizio inclusi nelle licenze/sottoscrizioni Microsoft acquistate tramite DBLC. In nessun caso DBLC può essere ritenuta responsabile di incomprensioni, danni o perdite di dati. A mero titolo esemplificativo, si sottolinea che Microsoft si impegna a garantire (comunque all’interno degli SLA MS) la disponibilità del servizio, ovvero, ad esempio, delle piattaforme e funzionalità 365, ma la responsabilità sulla proprietà dei dati rimane in capo al Cliente finale. Non vengono eseguiti da parte di Microsoft backup storici, versioning e archiviazione dei dati stessi, necessità a cui deve provvedere il Cliente stesso.
  8. Eventi come dati corrotti a causa di malware, cancellazioni accidentali da parte degli utenti, difficoltà di connessione e accesso ai dati a causa della connettività del Cliente, richieste di cancellazione di dati e servizi fatte attraverso il Servizio di Supporto Tecnico DBLC, cancellazione di dati e servizi fatti in autonomia dal Cliente stesso attraverso i pannelli di controllo DBLC o in altro modo, sono solo alcuni esempi, non esaustivi, di fattori che ricadono esclusivamente sotto la responsabilità del Cliente.
  9. Nel caso di richieste di cancellazione di Servizi DBLC, il Cliente espressamente MANLEVA DBLC da qualsiasi conseguenza sia derivante dalla perdita dei dati presenti, conservati e gestiti attraverso i servizi cloud Microsoft di cui si è chiesto la cancellazione. Rimane di esclusiva responsabilità del Cliente effettuare opportuni backup prima di richiedere la cancellazione attraverso DBLC, o in autonomia, dei servizi cloud Microsoft.
  10. Nel caso di violazione degli SLA da parte di Microsoft, la responsabilità in capo a DBLC è nulla. Il Cliente dovrà fare richiesta direttamente a Microsoft e rivalersi su quest’ultima in caso di violazione, manlevando DBLC completamente da qualsiasi conseguenza di qualunque tipo. Il Cliente dichiara fin da subito di comprendere che nel rapporto tra Microsoft e il Cliente finale, DBLC ha svolto puramente un ruolo di intermediario, ma non può né rappresentare Microsoft, né prendersi carico degli SLA di quest’ultima, in nessun caso.

Articolo 10: Termini di consegna di Cloud Services DBLC

  1. I termini di consegna I DBLC Cloud Service ordinati, come ad esempio i server virtuali (VM), vengono solitamente consegnati nel giro di poche ore. Il variare di alcuni parametri come cpu, ram e spazio disco possono essere eseguiti in tempi rapidissimi, di modo da consentire al server di essere nuovamente in produzione in tempo reale.

Articolo 11: Termini di consegna di materiali Hardware e Software

  1. I termini di consegna concordati non saranno mai considerati come termini rigorosi. Se il Cedente non riesce a soddisfare i suoi obblighi di consegna in pieno o in tempo, l’Acquirente deve dare preavviso di predefinito per il Cedente e concedere al Cedente un tempo ragionevole per soddisfare questi obblighi di consegna in un secondo momento.
  2. Il Cedente ha diritto a consegnare in fasi, in cui ogni consegna parziale può essere fatturata separatamente.
  3. Il rischio relativo agli articoli da consegnare deve essere consegnato all’Acquirente al momento della consegna. Questo è il momento in cui questi Articoli da consegnare lasceranno i locali, il magazzino o il negozio del Cedente o il momento in cui il Cedente ha informato l’Acquirente che può ritirare gli articoli.
  4. La spedizione o il trasporto degli Articoli avverrà a spese e rischio della Parte Contraente in modo da essere deciso dal Cedente. IL Cedente non è responsabile per eventuali danni di qualsiasi natura correlata alla spedizione o al trasporto degli Articoli.
  5. Se il Cedente consegna gli Oggetti stessi all’Acquirente, il rischio degli Articoli passerà nel momento in cui questi Articoli arriveranno all’indirizzo registrato dall’Acquirente o si trovano in fatto a sua disposizione.
  6. Se sembra impossibile, a causa di una causa all’interno dell’area a rischio della controparte, consegnare gli Articoli ordinati (nel modo concordato) all’Acquirente, o se questi Articoli sono non raccolti, il Cedente ha il diritto di memorizzare gli Articoli a spese e rischio della controparte. L’Acquirente deve abilitare il Cedente dopo aver dato notizia di conservazione e entro un termine che deve essere fissato dal Cedente, per consegnare gli Articoli entro il termine stabilito o raccogliere gli Articoli stessi entro questo termine.
  7. Se l’Acquirente non riesce ancora a soddisfare l’obbligo di acquisto dopo il termine di cui al paragrafo precedente, deve essere immediatamente inadempiente. IL Cedente deve quindi avere il diritto di recedere interamente o parzialmente dal Contratto con effetto immediato da una dichiarazione scritta e di vendere gli Articoli a terzi senza che il Cedente sia obbligato a compensare qualsiasi danno, costo o interesse derivante da questo. Quanto sopra non influisce sull’obbligo dell’Acquirente di compensare eventuali costi (di stoccaggio), perdita dovuta a ritardo, mancati profitti o altri danni o il diritto del Cedente di richiedere l’adempimento in un secondo momento.
  8. Un termine di consegna concordato non avrà effetto fino al momento in cui il Cedente ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per la consegna e l’eventuale pagamento (anticipato) concordato dell’altro partito. In caso di ritardo, il termine di consegna sarà esteso di conseguenza.
  9. Nel caso in cui un servizio sia fornito mediante una licenza di servizio per l’Acquirente, questa licenza di servizio è esclusiva, non trasferibile e collegata esclusivamente a numero seriale individuale dell’hardware. Se è richiesto hardware aggiuntivo, l’abbonamento di servizio non verrà trasferito e sarà necessario un nuovo accordo.

Articolo 12: Eventuali Imballaggi

  1. L’imballaggio che è designato per essere usato più volte resterà di proprietà del Cedente. Questa confezione non può essere utilizzata dalla controparte per scopi diversi da per il quale è designato.
  2. IL Cedente deve determinare se l’imballaggio deve essere restituito dalla controparte a titolo gratuito o che deve ritirare l’imballaggio stesso a spese dell’Acquirente.
  3. IL Cedente ha il diritto di addebitare all’Acquirente una commissione per questa confezione. Se l’imballaggio viene restituito gratuitamente dalla parte opposta entro il termine concordato, il Cedente deve prendere restituire questo imballaggio e rimborsare la tariffa addebitata all’Acquirente o detrarla dalla commissione che l’Acquirente deve pagare per l’imballaggio alla consegna successiva. IL Cedente ha sempre il diritto di detrarre una commissione di gestione del 10% dall’importo da rimborsare o saldare.
  4. Se l’imballaggio è danneggiato, incompleto o è stato distrutto, l’Acquirente è responsabile del danno e il suo diritto al rimborso della tassa decade.
  5. Se il danno di cui al precedente paragrafo è superiore alla tariffa applicata, il Cedente non dovrà ritirare la confezione. IL Cedente avrà quindi il diritto di addebitarlo all’Acquirente al prezzo di costo, detratto dal compenso pagato dall’Acquirente.
  6. Gli imballaggi per uso singolo non devono essere ritirati dal Cedente e possono essere lasciati presso l’Acquirente. Eventuali costi di rimozione saranno a carico dell’Acquirente.

Articolo 13: Reclami ed eventuali resi

  1. Gli articoli ordinati devono essere consegnati nell’imballaggio (originale / all’ingrosso) in magazzino. L’Acquirente è obbligata a controllare gli articoli consegnati immediatamente dopo il ricevimento e a indicare eventuali guasti, difetti, danni e / o deviazioni visibili nei numeri, sulla lettera di vettura o sulla nota di accompagnamento. In assenza di una lettera di vettura o di una nota di accompagnamento, l’Acquirente deve segnalare i guasti visibili, i difetti, i danni e / o le deviazioni nei numeri entro due (2) giorni lavorativi dal ricevimento degli articoli entro l’Acquirente, seguita da una conferma scritta di ciò. In assenza di tale rapporto, si ritiene che gli Articoli siano stati ricevuti in buone condizioni e per incontrare l’Accordo.
  2. Gli altri reclami devono essere segnalati al Cedente per iscritto – accompagnati da un rapporto di prova completo – immediatamente dopo la scoperta, ma in definitiva entro quattordici (14) giorni dalla ricevuta dei relativi servizi e / o articoli.
  3. L’Acquirente si assume tutti i rischi di non aver segnalato direttamente. Se un reclamo non è stato presentato al Cedente entro i termini indicati in questo articolo, qualsiasi reclamo contro il Cedente in relazione a difetti nei servizi e / o articoli decade.
  4. Nessun reclamo può essere presentato;
    1. per quanto riguarda le imperfezioni o le caratteristiche degli articoli prodotti con materiali naturali, se queste imperfezioni o caratteristiche sono inerenti alla natura di questi materiali;
    2. su piccole differenze in considerazione di misure, pesi, numeri, scolorimento e piccole deviazioni di colore, ecc., accettabili all’interno del settore;
    3. su Articoli che sono cambiati in natura e / o composizione o che sono stati completamente o parzialmente trattati o elaborati.
  5. I reclami non possono sospendere gli obblighi di pagamento dell’Acquirente.
  6. L’Acquirente deve dare al Cedente l’opportunità di indagare sul reclamo e fornire tutte le informazioni al Cedente rilevanti per il reclamo. Se gli articoli devono essere restituiti per indagare sul reclamo, ciò sarà a carico dell’Acquirente a meno che il reclamo non appaia fondato. Il rischio di trasporto sarà sempre sopportato dall’Acquirente. L’Acquirente può restituire gli articoli al Cedente, dopo che il Cedente ha avuto la possibilità di provare a riparare gli articoli da una distanza e dopo che il Cedente ha fornito alla controparte un numero RMA.
  7. In tutti i casi, la restituzione degli Articoli avverrà in un modo che sarà stabilito dal Cedente e nella confezione originale o nella confezione del deposito.

Articolo 14: Garanzie

  1. IL Cedente garantisce che le consegne siano eseguite in modo appropriato e in conformità con le norme applicabili nel proprio settore, ma non fornirà mai un servizio più esteso garanzia di quanto esplicitamente concordato per iscritto tra le parti.
  2. IL Cedente sarà responsabile durante il periodo di garanzia / garanzia per la consueta qualità e affidabilità degli Articoli consegnati in conformità con le norme applicabili nel suo settore al momento dell’acquisto.
  3. Se il produttore o fornitore fornisce una garanzia / garanzia per gli Articoli consegnati dal Cedente, questa garanzia / garanzia si applica nello stesso modo tra Parti. IL Cedente deve informare l’Acquirente in merito.
  4. Se lo scopo per il quale l’Acquirente desidera trattare, elaborare o utilizzare gli articoli è diverso dall’uso abituale di questi articoli, il Cedente garantisce / garantisce che gli Articoli sono adatti a questo se lo ha confermato per iscritto all’Acquirente.
  5. Le disposizioni di garanzia si applicano solo:
    1. Se gli obblighi di pagamento sono stati pienamente rispettati, e
    2. Se le istruzioni operative sono state rispettate, e
    3. Se viene eseguita una manutenzione sufficiente, e
    4. Se l’Acquirente o una terza parte non lo fanno senza il consenso scritto del Cedente, assemblare e / o riparare e / o mettere in funzione gli articoli consegnati, e
    5. Se il Cedente viene informato per iscritto di qualsiasi garanzia / reclamo di garanzia immediatamente dopo che è sorto un difetto, e
    6. Se l’Acquirente ha fornito al Cedente tutte le informazioni relative al difetto dichiarato e ha dato al Cedente l’opportunità di ispezionare e testare l’oggetto, come richiesto dal Cedente
  6. Se l’Acquirente fa correttamente un reclamo sotto la garanzia / garanzia, il Cedente si prenderà cura della riparazione o della sostituzione degli articoli – a propria discrezione – o del rimborso o ridurre il prezzo concordato.
  7. Nel caso di attività di servizio, il Cedente è obbligato a svolgere questi servizi esclusivamente sulla base di un obbligo di miglior impegno.
  8. IL Cedente non dichiara che l’uso degli Articoli produrrà risultati specifici, o che gli Articoli consegnati saranno adatti per scopi diversi dalla sua destinazione d’uso o non causerà alcun danno o danno.
  9. La garanzia / garanzia non sarà trasferibile o cedibile dall’Acquirente in alcun modo senza l’espresso consenso scritto del Cedente

Articolo 15: Responsabilità

  1. IL Cedente non può essere ritenuto responsabile per danni o perdite a causa di un (attribuibile) fallimento nell’esecuzione del Contratto, atto illecito o altro motivo, salvo quanto previsto per in questo articolo.
  2. IL Cedente non accetta alcuna responsabilità che ecceda l’obbligo del Cedente di riparare o sostituire gli Articoli difettosi o le parti di essi come da garanzia / garanzia concordata o dato dal Cedente.
  3. Fatte salve le disposizioni dei precedenti paragrafi, la responsabilità totale del Cedente, che include esplicitamente ogni errore nell’esecuzione di un obbligo di garanzia concordato con l’Acquirente, sarà limitato al risarcimento dei soli danni diretti. Qualsiasi responsabilità per danni punitivi e danni consequenziali come perdite commerciali, perdita di guadagni e / o le perdite subite, i danni causati da ritardi e / o lesioni personali o personali devono essere espressamente esclusi.
  4. Se il Cedente è responsabile, la responsabilità per il risarcimento sarà inoltre limitata in ogni momento all’importo massimo pagato dall’assicuratore, se del caso. Se l’assicuratore lo fa non pagare o se il danno non è coperto dall’assicurazione stipulata dal Cedente, la responsabilità totale del Cedente in contratto, torto (inclusa negligenza), falsa dichiarazione o in caso contrario o in relazione al presente Accordo sarà limitato a un importo pari all’importo della fattura degli articoli ordinati a cui si riferisce il reclamo, assumendo un massimo degli ultimi sei (6) mesi di fatture in caso di contratti di prestazioni in corso.
  5. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità del Cedente di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le garanzie e gli obblighi di indennizzo del Cedente.
  6. L’Acquirente è obbligata a prendere tutte le misure necessarie per prevenire o limitare il danno, in caso contrario l’Acquirente è responsabile per qualsiasi danno derivante da.
  7. Come condizione per il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, l’Acquirente è obbligata a i. notificarne l’esistenza il prima possibile dopo che è avvenuta e ii.
  8. e al Cedente un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione. Ogni diritto al risarcimento dei danni in virtù di questo articolo decade se l’Acquirente, entro un (1) mese dal momento in cui il danno si è manifestato per la prima volta, ha omesso in modo univoco di chiedere il risarcimento del danno, per iscritto mediante lettera raccomandata all’indirizzo commerciale legale del Cedente.
  9. Salvo patto contrario e ad eccezione dei reclami derivanti dalla perdita della vita, lesioni personali o derivanti da dolo e / o grave negligenza qualsiasi richiesta di risarcimento danni l’Acquirente scade entro sei (6) mesi dall’inizio del periodo di prescrizione legale. Il periodo limite di prescrizione ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto rimarrà inalterato in ogni caso.
  10. L’Acquirente riconosce che il Cedente è un fornitore indipendente. Salvo esplicita indicazione contraria per iscritto, qualsiasi utilizzo del nome (o parte del nome) di un OEM il produttore nella codifica dei componenti ottici degli utenti viene utilizzato esclusivamente come indicatore e / o come necessità per la compatibilità del prodotto tra il componente ottico e il router / switch OEM in uso. Qualsiasi utilizzo di questo tipo non è destinato a essere, né deve essere considerato, una dichiarazione che il Cedente è un agente e / o rivenditore autorizzato del marchio OEM o che i componenti ottici degli utenti siano approvati o certificati dal produttore del marchio OEM. L’uso del nome del marchio OEM non implica ulteriormente alcuno relazione tra il Cedente e il produttore del marchio OEM. L’Acquirente rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi diritto a richieste di risarcimento in base a tale utilizzo.
  11. L’Acquirente non potrà in parte o nel suo insieme ritenere il Cedente responsabile o responsabile per danni e perdite derivanti da (presunti) reclami, azioni legali e transazioni effettuate. contro la controparte, direttamente o indirettamente, a causa di (presunta) violazione di un brevetto, copyright, marchio commerciale, disegni registrati o altro (diritto di proprietà intellettuale) sotto qualsiasi nome in relazione agli Articoli consegnati e / o installati dal Cedente.
  12. IL Cedente non è responsabile – e l’Acquirente non può presentare un reclamo in base alla garanzia applicabile o in altro modo – se il danno è dovuto a:
    1. uso improprio / incompetente, uso contrario allo scopo per cui gli Articoli consegnati erano destinati o utilizzati contrariamente alle istruzioni, consigli, istruzioni operative, volantini, ecc. forniti da o per conto del Cedente, e / o
    2. custodia incompetente (conservazione) degli articoli e / o
    3. mancata installazione o manutenzione corretta degli articoli e / o
    4. picchi di potenza e / o
    5. errori o incompletezza nelle informazioni fornite al Cedente da o per conto della controparte e / o
    6. istruzioni o indicazioni da / per conto della controparte e / o
    7. una scelta dell’Acquirente, che si discosta dal consiglio del Cedente e / o da ciò che è consuetudine e / o
    8. riparazioni o altri lavori o elaborazioni eseguiti sugli Articoli consegnati da o per conto della Controparte e / o
    9. qualsiasi (tipo di) modifica agli Articoli consegnati e / o qualsiasi componente software degli stessi da o per conto della Parte Altra e / o nel caso (qualsiasi parte (i) di) gli Articoli consegnati sono prodotti e / o modificati dal Cedente in conformità con l’ordine o la richiesta dell’Acquirente esplicitati o impliciti e / o
    10. i sistemi elettronici, i vettori, il software e la documentazione forniti e / o messi a disposizione dall’Acquirente non siano coperti da licenze adeguate e / o
    11. qualsiasi violazione di brevetti, licenze, marchi, disegni registrati e altri diritti di terzi sotto qualsiasi nome in relazione agli Articoli forniti da parte del Cedente
    12. violazione da parte di terzi e / o qualsiasi atto di terzi che possa disturbare l’interoperabilità degli Articoli consegnati con l’hardware dell’Acquirente. Nel secondo il L’Acquirente concede al Cedente il diritto irrevocabile di cui all’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2009/24 / CE e / o
    13. l’uso di mezzi elettronici di comunicazione quali – ma non limitati a – i danni dovuti a un ritardo nella consegna dei dati, la mancata consegna dei dati, l’intercettazione o manipolazione di dati da parte di terzi, l’uso di programmi software per la trasmissione di dati, il destinatario o l’elaborazione di dati, virus e malfunzionamenti nella rete apparecchiature necessarie per la trasmissione di dati.
  13. L’Acquirente è pienamente responsabile per tutti i danni derivanti da tutti i casi elencati nel paragrafo precedente e indennizza espressamente il Cedente contro eventuali reclami da parte di terzi per compensare questi danni.
  14. Le disposizioni del presente articolo e tutte le altre limitazioni ed esclusioni di responsabilità di cui ai presenti Termini e Condizioni Generali si applicano anche a beneficio di tutti persone fisiche e persone giuridiche che il Cedente si impegna nell’esecuzione del contratto, inclusi ma non limitati ai suoi fornitori.
  15. Le limitazioni della responsabilità indicate nel presente articolo non si applicano se il danno è dovuto a dolo e / o grave negligenza da parte del Cedente o del suo personale di vigilanza su un livello di gestione o se disposizioni giuridiche obbligatorie si oppongono a tali limiti. Solo in questi casi il Cedente dovrà risarcire l’Acquirente contro qualsiasi rivendicazione da parte di terzi.

Articolo 16: Pagamenti

  1. Il pagamento di una fattura deve essere ricevuto entro trenta (30) giorni dalla data della fattura, salvo diverso accordo scritto. L’Acquirente è obbligata a fornire al Cedente pagamento anticipato (parziale) o altra garanzia per il pagamento alla prima richiesta del Cedente.
  2. La fattura è considerata corretta se non sono state formulate obiezioni entro sette (7) giorni dalla data della fattura.
  3. Per quanto riguarda i servizi che devono essere consegnati dal Cedente, il Cedente dovrà, oltre a qualsiasi fattura per Articoli, inviare le fatture annuali di Altre Parti incluse quelle predeterminate. canone di abbonamento annuale nonché una fattura per una commissione una tantum per l’hardware fisico a cui i servizi sono collegati. Tutte le fatture possono essere combinate dal Cedente.
  4. I termini di pagamento sono termini finali. Se una fattura non è interamente pagata dopo la scadenza del termine di pagamento o se non è stato possibile pagare l’importo tramite addebito diretto, l’Acquirente, senza richiesta o avviso di inadempienza, sarà automaticamente inadempiente e obbligata a pagare al Cedente un interesse di mora più il 2% al mese, da calcolare cumulativamente sulla somma principale. Le parti di un mese sono calcolate come complete mese.
  5. Se l’Acquirente non riesce ancora a pagare dopo aver ricevuto la comunicazione, il Cedente avrà inoltre il diritto di addebitare le spese di riscossione extragiudiziale alla controparte, pari a Il 15% dell’importo della fattura, con un minimo di € 150,00 IVA esclusa, deve essere calcolato sulla base della somma principale, maggiorata degli interessi.
  6. Per il calcolo delle spese di riscossione extragiudiziale, il Cedente può, dopo un (1) anno, aumentare l’importo del capitale per gli interessi di mora maturati in quell’anno.
  7. In assenza di pagamento, il Cedente può recedere dal Contratto senza ulteriore avviso di inadempimento mediante una dichiarazione scritta o sospendere i suoi obblighi ai sensi dell’Accordo. fino a quando il pagamento non viene ricevuto o l’Acquirente fornisce adeguata sicurezza. IL Cedente avrà anche il suddetto diritto di sospensione se ha motivi legittimi per dubitare dell’affidabilità creditizia dell’Acquirente anche prima che l’Acquirente entri in mora in merito al pagamento.
  8. IL Cedente preleverà inizialmente i pagamenti ricevuti dalla controparte da tutti gli interessi e i costi dovuti e successivamente dalle fatture che sono state pagate e pagabili più lungo, a meno che il pagamento non sia accompagnato da una dichiarazione scritta che faccia riferimento a una fattura successiva.
  9. L’Acquirente non può detrarre alcuna rivendicazione del Cedente da qualsiasi reclamo che ha sul Cedente. Il suddetto si applica anche se l’Acquirente si applica per un (temporaneo) sospensione del pagamento o è dichiarato fallito.

Articolo 17: Riserva di proprietà

  1. IL Cedente conserva il titolo di tutti gli articoli consegnati e da consegnare fino al momento in cui l’Acquirente ha completamente adempiuto a tutti gli obblighi di pagamento nei confronti del Cedente.
  2. Gli obblighi di pagamento di cui al paragrafo precedente sono costituiti dal pagamento del prezzo di acquisto degli articoli, aumentato delle pretese relative al lavoro svolto nel 2004 connessione con tale consegna, nonché i reclami relativi a qualsiasi danno dovuto all’impossibilità imputabile all’Acquirente di adempiere ai propri obblighi, incluso il pagamento di danni, costi di riscossione extragiudiziale, interessi e possibili sanzioni. Se questo si riferisce alla consegna di articoli identici non individualizzati, l’invio di articoli relativi al più vecchio la fattura è considerata come venduta per prima. Pertanto, la riserva di proprietà rimane sempre con gli articoli consegnati che sono ancora in magazzino, nel negozio e / o formano una parte di l’inventario e l’equipaggiamento dell’Acquirente in caso di ricorso alla riserva di proprietà.
  3. Tutte le voci soggette alla riserva di proprietà non possono essere vendute dall’Acquirente nell’ambito delle normali operazioni commerciali, a meno che non abbia anche stabilito la conservazione
  4. titolo con i suoi fornitori agli Articoli consegnati.
  5. Finché il titolo viene trattenuto negli Articoli consegnati, l’Acquirente non può impegnare gli Oggetti in alcun modo o portare Oggetti sotto il controllo (effettivo) di un finanziatore mediante mezzo di liste contenenti articoli impegnati.
  6. L’Acquirente deve informare immediatamente il Cedente se terze parti fingono di avere diritti di proprietà o altri diritti sugli articoli in cui il titolo è conservato.
  7. L’Acquirente deve conservare in sicurezza gli oggetti con cura e come proprietà identificabile del Cedente per tutto il tempo in cui il titolo viene conservato.
  8. L’Acquirente deve stipulare un’assicurazione sull’interruzione dell’attività o sul contenuto domestico per assicurare che gli articoli consegnati che sono soggetti alla riserva di proprietà siano inclusi in la polizza e l’Acquirente permetteranno al Cedente l’ispezione su richiesta nella polizza assicurativa e le prove di accompagnamento dei pagamenti del premio.
  9. Se l’Acquirente contravviene alle disposizioni del presente articolo o se il Cedente rivendica la riserva di proprietà, il Cedente e i suoi dipendenti hanno il diritto irrevocabile di entrare nel I locali dell’Acquirente e riprendono gli oggetti soggetti a riserva di proprietà. Ciò si applica senza pregiudizio del diritto del Cedente al risarcimento di danni, mancato guadagno e interesse e il diritto di risolvere il Contratto senza alcun preavviso di inadempienza con una dichiarazione scritta.

Articolo 18: Fallimento, perdita di potere di disporre di proprietà, ecc.

  1. IL Cedente può risolvere il Contratto senza alcun avviso di inadempienza con una dichiarazione scritta all’Acquirente, nel momento in cui l’Acquirente:
    1. è dichiarato fallito o file di fallimento e / o
    2. si applica per (temporanea) sospensione del pagamento, e / o
    3. è affetto da sequestro esecutivo e / o
    4. è posto sotto tutela o controllo giudiziario, e / o
    5. altrimenti perde il potere di disporre della sua proprietà o perde la capacità legale per quanto riguarda (parti del) suo patrimonio.
  2. L’Acquirente informa sempre il tutore o l’amministratore del (contenuto del) accordo e delle presenti condizioni generali.

Articolo 19: Annullamento, sospensione

  1. Se l’Acquirente desidera recedere dal contratto prima o durante l’esecuzione dello stesso, il risarcimento sarà ulteriormente determinato dall’utilizzatore. Questo il risarcimento comprende tutti i costi già sostenuti dal Cedente e il suo danno subito a causa della cancellazione, compresi i profitti persi. IL Cedente ha il diritto di correggere il predetto compenso e – a sua discrezione e dipendente dalle consegne già effettuate – per addebitare all’Acquirente dal 20 al 100% del prezzo concordato.
  2. L’Acquirente è responsabile nei confronti di terzi per le conseguenze della cancellazione e indennizza il Cedente contro eventuali reclami da parte di terzi derivanti da questo.
  3. IL Cedente ha il diritto di regolare le somme versate dalla controparte con il risarcimento dovuto dalla controparte.
  4. Nel caso in cui l’esecuzione dell’accordo sia sospesa su richiesta della controparte, le spese sostenute fino a quel momento devono essere immediatamente esigibili e pagabili e il IL Cedente avrà il diritto di addebitare questi all’Acquirente. Inoltre, il Cedente ha il diritto di addebitare all’Acquirente tutte le spese sostenute o da sostenere durante il periodo di sospensione.
  5. Se l’esecuzione del Contratto non può essere ripresa dopo il periodo di sospensione concordato, il Cedente ha il diritto di risolvere il Contratto con una dichiarazione scritta all’Acquirente. Se l’esecuzione del Contratto viene ripresa dopo il periodo di sospensione concordato, l’Acquirente deve compensare eventuali costi del Cedente eventualmente derivanti dalla ripresa.
  6. Solamente per quanto riguarda la consegna dei servizi, le parti possono recedere dal contratto – che include l’accesso ai servizi e l’hardware a cui è collegato – data trenta (30) giorni di preavviso. Nessun rimborso sarà effettuato per la parte rimanente dell’abbonamento annuale e qualsiasi importo che possa essere stato pagato.
  7. IL Cedente può disdire l’abbonamento annuale di servizio – senza alcun diritto della controparte al risarcimento o al rimborso – mediante comunicazione scritta all’Acquirente, a prendere effetto immediato sulla ricevuta della stessa, se:
    1. L’Acquirente commette o autorizza una violazione di una qualsiasi delle sue clausole ai sensi del presente accordo e l’Acquirente non è riuscita a porre rimedio alla violazione entro trenta (30) giorni dopo essere stato richiesto di farlo per iscritto, e / o
    2. L’Acquirente diventa bancarotta o insolvente e / o
    3. Il pagamento non viene effettuato per intero entro trenta (30) giorni dalla data della fattura.

Articolo 20: Forza maggiore

  1. In caso di forza maggiore da parte dell’Acquirente o del Cedente, il Cedente ha il diritto di risolvere il contratto con una dichiarazione scritta all’Acquirente o sospendere l’adempimento dei suoi obblighi nei confronti dell’Acquirente per un termine ragionevole senza essere obbligato a pagare alcun compenso.
  2. Forza maggiore significa circostanze al di fuori del controllo di una parte. E deve da parte del Cedente includere quanto segue circostanze: un difetto non colposo da parte del Cedente, una mancanza non colposa di terzi o di fornitori assunti dal Cedente, altri gravi motivi da parte del Cedente, guerra, rivolta, mobilitazione, disordini in patria e all’estero, misure governative, scioperi all’interno della compagnia del Cedente e / o dell’Altro Partito, o una minaccia di questi e altre circostanze, interruzione dei tassi di cambio esistenti al momento della conclusione dell’accordo, guasti operativi dovuti a incendio, furto con scasso, sabotaggio, interruzione di corrente, guasti a internet o telefonici, fenomeni naturali, disastri (naturali) e simili, nonché problemi di trasporto e problemi di consegna dovuti alle condizioni meteorologiche, blocchi stradali, incidenti e importazioni ed esportazioni di misure di ostacolo.
  3. La causa di forza maggiore da parte della controparte in ogni caso non include: carenza di personale, scioperi, inadempienza da parte di terzi chiamata dall’Acquirente, disaggregazione di materiali ausiliari, problemi di liquidità o solvibilità delle altre parti e misure governative contro l’Acquirente.
  4. In caso di forza maggiore nel caso in cui sia stata eseguita solo una parte del Contratto, l’Acquirente dovrà in ogni caso essere obbligata ad adempiere ai suoi obblighi nei confronti del Cedente fino al momento.
  5. L’Acquirente informa immediatamente il Cedente di una situazione di forza maggiore imminente o imminente da parte sua, seguita da una conferma scritta che conseguenze che la situazione di forza maggiore deve avere (si presume che abbia) per le consegne concordate.

Articolo 21: Codice di condotta

  1. Le presenti Condizioni generali di contratto sono disciplinate dal codice di condotta del Cedente pubblicato sul sito Web del Cedente e sono vincolanti per entrambe le parti. L’Acquirente si impegna a rispettare le disposizioni stabilite nel suddetto codice di condotta per quanto applicabili all’Acquirente.

Articolo 22: Varie

  1. Campioni e modelli visualizzati e / o forniti e specifiche di colori, dimensioni, pesi e altre descrizioni in opuscoli, materiale promozionale e / o sul sito web del Cedente deve essere il più preciso possibile, ma deve essere inteso solo come guida. L’Acquirente non può ottenere alcun diritto da queste specifiche.
  2. I campioni e i modelli forniti rimangono di proprietà del Cedente e devono essere restituiti al Cedente su richiesta a spese dell’Acquirente.
  3. Tutti i diritti di proprietà intellettuale attribuiti ai servizi e / o agli articoli forniti nel quadro del Contratto e nel contenuto degli stessi sono detenuti solo dal Cedente e / o dei suoi licenziatari, se non diversamente concordato per iscritto. Nessuna parte di questi Termini e condizioni generali implica un trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.
  4. Nel caso in cui un diritto di proprietà intellettuale sia di proprietà di un licenziante del Cedente, l’Acquirente potrebbe dover accettare le disposizioni e le condizioni di licenza di tali terzi in ordine di utilizzare (tutte le funzioni di) i servizi e / o gli articoli. Se l’Acquirente sceglie di non accettare dette condizioni di licenza, perderà qualsiasi rivendicazione pertinente che potrebbe avere contro il Cedente.
  5. Tutte le comunicazioni da fornire ai sensi del presente accordo sono in forma scritta e in lingua inglese e possono essere consegnate a mano o inviate per posta prepagata alla parte interessata al il suo indirizzo registrato.

Articolo 23: legge applicabile, giurisdizione

  1. L’accordo concluso tra le parti è disciplinato dalla legislazione Italiana. Qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Accordo sarà riferita a e risolto definitivamente dal tribunale nel luogo in cui è stabilito il Cedente, anche se il Cedente deve sempre mantenere il diritto di presentare una controversia al tribunale competente nel luogo dove è stabilito l’Acquirente.
  2. L’accordo cui si applicano le presenti condizioni generali costituisce l’intero accordo tra le parti. Sostituisce qualsiasi accordo precedente o comprensione tra le parti in merito alla questione.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”), DBLC S.r.l., con sede legale in Corso Francia 274 – 10090 – Collegno (TO) e sede operativa in Via PIO VII 127 – 10127 – Torino (TO), P.Iva 09410620018, Tel. +39 011 19750826, Fax. +39 02 700504079, e-mail: info@dblc.it, Titolare del trattamento dei dati, informa che i dati personali forniti dal Cliente o comunque raccolti in dipendenza della richiesta di adesione al Servizio, verranno trattati con modalità informatiche e in cartaceo, per le seguenti finalità:

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  4. Per finalità connesse alla tutela del rischio del credito, all’identificazione del Cliente e per l’esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti e la solvibilità del Cliente, anche in corso di rapporto. A tal fine i dati potranno essere comunicati a società terze specializzate nella gestione di informazioni commerciali o relative al credito (quali centri di elaborazione dati, banche, centrali rischio).
  5. Per finalità di promozione funzionali al miglioramento ed alla migliore conoscenza del Servizio (quali ricerche di mercato, comunicazione commerciale interattiva, analisi economiche e statistiche, informazione commerciale, vendita diretta, invio di materiale informativo/promozionale, rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela). A tal fine i dati potranno essere comunicati a società esterne della cui collaborazione DBLC potrà avvalersi per l’espletamento delle già menzionate finalità.

I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici servizi connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità, ed in particolare studi di consulenza del lavoro studi contabili o Commercialisti, istituti bancari, società, enti, consorzi o associazioni aventi lo scopo della tutela del credito. Per quanto qui non indicato, i già menzionati soggetti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, dovranno provvedere a fornire specifica informativa relativamente ai trattamenti da essi effettuati. Gli incaricati che verranno a conoscenza dei dati personali al fine di eseguire i trattamenti aventi le suddette finalità sono i soggetti preposti all’amministrazione, alla tenuta della contabilità e fatturazione, al controllo di gestione e redazione del bilancio di esercizio, all’elaborazione dati e sistemi informativi, all’erogazione dei servizi/prodotti acquistati, nonché alla commercializzazione ed alla conclusione di contratti relativi ai servizi ed ai prodotti offerti dal titolare.
La conservazione dei dati e dei relativi documenti viene effettuata per una durata di dieci anni, prevista dal Codice civile, salvo cessazione di rapporto commerciale con la titolare o cessazione di attività, nei quali casi sarà premura del Cliente richiedere la documentazione cartacea e l’eventuale cancellazione degli stessi e dei dati ancora in nostro possesso. Tutti i dati richiesti hanno natura obbligatoria. In caso di mancata comunicazione dei dati indispensabili per adempiere alle finalità sopra descritte sarà impossibile adempiere correttamente alla normativa fiscale/amministrativa in vigore e all’erogazione dei servizi/prodotti acquistati dalla Titolare, la quale si intende quindi esonerata da ogni e qualsiasi conseguenza.
Si rende noto che in relazione al trattamento dei dati, il Cliente potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15-21 del Regolamento EU n.2016/679, facendone esplicita richiesta scritta al Titolare di cui sopra, alla c/a del Responsabile del trattamento dei dati.
Il Cliente può, inoltre, richiedere l’eventuale aggiornamento completo dell’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati, sempre attraverso esplicita richiesta scritta al Titolare di cui sopra.

Le parti dichiarano che ogni clausola del presente contratto (Business to business) è stata oggetto di approfondita disamina e specifica trattativa. Il Conduttore dichiara in ogni caso di avere ricevuto, letto ed acquisito piena conoscenza delle Condizioni Generali del presente contratto, e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente e specificamente le seguenti tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali.